Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1. - E' costituita l’associazione denominata “K.E.F.I.R. (Komunità Errante di Fermenti Indipendenti e Rivoluzionari)”
L'associazione ha sede in Firenze, Via Adriano Mari, 5
Art. 2. - L’associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.
Essa si propone di PROMUOVERE LA CONSAPEVOLEZZA ALIMENTARE E L’AUTOPRODUZIONE DOMESTICA, CON PARTICOLARE INTERESSE PER I PRODOTTI FERMENTATI attraverso l’organizzazione, diretta o mediante l’apporto di terzi, di incontri, seminari, dibattiti, partecipazioni a manifestazioni e qualsiasi altro mezzo idoneo al conseguimento dello scopo. L’associazione potrà altresì editare e distribuire pubblicazioni cartacee o informatiche aventi oggetto collegato alle finalità associative.
A tal fine l'associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliare ed immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al conseguimento dello scopo associativo.
Art. 3. - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
Art. 4. – La durata dell’associazione è convenuta fino al 31 Dicembre 2040 e potrà essere prorogata uno o più volte, oppure anticipatamente sciolta per deliberazione dell’assemblea.
Art. 5. – L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio dovrà essere redatto ed approvato il rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizione stabilite nel presente statuto
Art. 6. -Gli organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea dei soci: b) il consiglio direttivo; c) Il Presidente
Titolo II
I soci
Art. 7. - Possono far parte dell'associazione in qualità di soci le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all'attività dell'associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.
Art. 8. – La domanda di ammissione per i nuovi soci deve essere diretta al Presidente dell’associazione e deve contenere la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamento.
Sull’accettazione della domanda decide il Consiglio Direttivo e, in caso di mancata unanimità, l’Assemblea dei soci con delibera inappellabile.
In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà disposto l’immediato rimborso della quota versata senza obbligo di indicare i motivi della mancata ammissione.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Art. 9. – L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto e l’obbligo di rispettare le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni degli organi dell’Associazione.
Gli associati si obbligano a versare la quota sociale annua, determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, entro il 31 marzo.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annua. E’ comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori, che saranno comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all’Associazione a titoli di versamento a fondo perduto.
Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabile.
La qualità di associato si perde per dimissioni, per decadenza in caso di mancato pagamento del contributo associativo nel termine assegnato all’associato moroso dal Presidente del Consiglio Direttivo, per espulsione su deliberazione assembleare ogni qualvolta il comportamento dell’associato risulti incompatibile con le finalità e i principi informatori dell’Associazione o lo renda indegno di far parte dell’Associazione stessa.
Art. 10. Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata da inoltrare almeno con 3 mesi di preavviso.
Titolo III
L'assemblea dei soci
Art. 11. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede legale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data è l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci mediante affissione di avviso nella bacheca presso la sede sociale o con qualsiasi altro mezzo che il consiglio direttivo riterrà opportuno.
Art. 12. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.
Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti: la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Art. 13. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore.
Art. 14. - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i presenti un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea, che dovranno essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.
Art. 15. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.
I soci riuniti in Assemblea Straordinaria possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli.
Per la validità delle deliberazioni di cui al presente comma, è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.
Titolo IV
Il consiglio direttivo
Art. 16. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di tre membri come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo e sono nominati tra i soci fondatori. Il consiglio direttivo potrà durare in carica per tre anni o a tempo indeterminato, così come sarà stabilito nell’atto di nomina. In caso di nomina triennali i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.
Art. 17. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:
- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- delibera sull'ammissione dei soci;
- decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
- approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario da presentare all'assemblea dei soci;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- conferisce e revoca procedure.
Art. 18. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio.
Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta all’anno.
Art. 19. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Titolo V
Il Presidente
Art. 20. - Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, salvo delega ad altro Consigliere; pertanto la firma sociale spetta al Presidente e ai Consiglieri delegati nell’ambito della delega; inoltre convoca il Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge e dal presente statuto e da specifiche deleghe del Consiglio Direttivo, sovraintende all’andamento generale dell’Associazione.
In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'associazione - dal membro più anziano di carica del consiglio.
Divieto di distribuzione utili
Art. 21. – E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
Scioglimento
Art. 22 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria la quale determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri.
In caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto ad uno o più enti o associazione con fini analoghi a quelli indicati nel presente statuto.
Disposizioni generali
Art. 23. – Particolari norme di funzionamento della vita associativa, purché in armonia con il presente Statuto, potranno essere eventualmente disposte da apposito regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo. Il regolamento dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci.
Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.